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Accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)

ultima modifica 03/07/2023 15:00

 

CHI HA DIRITTO Chiunque: la richiesta di accesso civico generalizzato non richiede alcuna motivazione e prescinde da qualunque requisito di qualificazione della persona richiedente.

COSA SI PUO’ CHIEDERE Tutti i dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e le informazioni contenute in documenti già formati dall’amministrazione medesima, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito dalla legge un obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti (es. privacy, segreto di Stato, ecc.) previsti dalla legge. Il rilascio dei dati in formato cartaceo o elettronico è gratuito, salvo il rimborso delle spese (eventuali somme da pagare sono calcolate come da apposito Tariffario) effettivamente sostenute e documentate dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

QUANDO In qualsiasi momento.

A CHI INDIRIZZARE LA DOMANDA All'ufficio competente che detiene i dati, le informazioni o i documenti o, in alternativa, all'Ufficio Protocollo dell’Ateneo.

COME La domanda di accesso civico generalizzato può essere scritta:

  • in formato libero, indicando le complete generalità della persona richiedente, con relativi recapiti e numeri di telefono, nonché quanto necessario ad identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti;
  • usando il modulo istanza accesso civico generalizzato predisposto dall'Ateneo.

La domanda può essere recapitata, unitamente a copia fotostatica del documento di identità della persona richiedente:

  • a mano all'Ufficio Protocollo dell’Ateneo, che vi appone il timbro di ricevimento e rilascia ricevuta;
  • raccomandata con avviso di ricevimento all'Ufficio che detiene i dati
  • mediante PEC all'indirizzo ateneo@pec.unife.it;
  • mediante email all’indirizzo protocollo@unife.it;
  • mediante fax al numero +39 0532 293031.

RISPOSTA L’ufficio competente che detiene i dati, le informazioni o i documenti ha l’obbligo di rispondere alla persona richiedente con provvedimento espresso e motivato, nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell’richiesta. L’ufficio competente ha anche l’obbligo di verificare se vi siano persone controinteressate alla diffusione dei documenti, dati o informazioni richiesti: se non ve ne sono, può procedere a dare risposta (di accoglimento o di diniego) alla richiesta di accesso.

Presenza di persone contro-interessate

Se l’ufficio competente individua persone contro-interessate (ovvero che abbiano interessi che vanno contro il rendere pubblici determinati dati, documenti o informazioni: protezione dei dati personali, libertà e segretezza della corrispondenza, interessi economici e commerciali, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali), deve:

a)    dare loro comunicazione dell’avvenuta richiesta di accesso;

b)    avvisare la persona richiedente che sono presenti persone controinteressate

c)     sospendere fino ad un massimo di 10 giorni il decorso dei 30 giorni della richiesta di accesso, per dare tempo alla persona controinteressata di inviare richiesta di opposizione all’accesso;

d)    dare loro comunicazione della conclusione del procedimento

Mancata risposta o diniego (totale o parziale), richiesta di riesame

Sia la persona richiedente che la persona controinteressata hanno sempre il diritto di presentare richiesta di riesame, in caso di mancata risposta entro il termine previsto o di diniego (totale o parziale), al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza-RCPT, che, appurata la correttezza della richiesta, decide entro il termine di 20 (venti) giorni.

Ulteriore mancata risposta o risposta negativa, Tribunale amministrativo

In caso di ulteriore mancata risposta entro il termine previsto o di diniego (totale o parziale), la persona richiedente a tutela del proprio diritto può, entro 30 (trenta) giorni dalla risposta o dalla scadenza del termine della risposta, rivolgersi al Tribunale Amministrativo Regionale (art. 116 116 del Codice del processo amministrativo, d.lgs. n. 104/2010).

RIFERIMENTI NORMATIVI: accesso ex art. 5, comma 2, del d. lgs. 33/2013, introdotto in seguito alle modifiche apportate dal d. lgs. 97/2016

 

MODULISTICA

Modulo istanza di accesso civico generalizzato

Modulo riesame richiedente accesso civico generalizzato

Modulo opposizione persona controinteressata

Modulo riesame persona controinteressata

TRASPARENZA