Attività lavorativa
Titolo
Il dottorato richiede un impegno esclusivo e a tempo pieno. Il Collegio dei docenti può autorizzare lo svolgimento di attività retribuite, purché utili all’acquisizione di competenze coerenti con il percorso formativo e compatibili con il regolare svolgimento delle attività di studio e ricerca.
Eventuali attività lavorative autorizzate devono comunque avere un ruolo marginale e non possono configurare rapporti di subordinazione o collaborazioni continuative con soggetti esterni. Queste attività sono ammesse solo se non interferiscono con gli obblighi e il progresso del percorso di dottorato.
Criteri generali per l'autorizzazione
L’autorizzazione generalmente è concessa se:
– l’attività è coerente con il percorso formativo del dottorando;
– il carico è residuale rispetto alle attività di studio, didattica e ricerca;
– non implica subordinazione o impegni continuativi;
– non interferisce con obblighi didattici, scadenze, mobilità o risultati attesi;
– la richiesta è presentata prima dell’inizio dell’attività, con una descrizione chiara del tipo di incarico, durata e compenso.
Attività lavorative autorizzabili
1. Tutorato e didattica integrativa
Possibile secondo regole proprie.
Il dottorando può svolgere:
– attività di tutorato per studenti dei corsi di laurea e magistrale (anche retribuite),
– fino a 40 ore annue di didattica integrativa,
previo nulla osta del Collegio dei docenti e senza incremento della borsa.
2. Collaborazioni di ricerca in progetti esterni
Possibile se l’attività è limitata nel tempo, coerente con il percorso scientifico e non crea un rapporto di subordinazione.
3. Attività editoriali o scientifiche occasionali
Possibile se episodiche e legate alla disciplina.
4. Consulenze tecniche professionali non continuative
Possibile se la consulenza sfrutta competenze maturate nel dottorato e resta residuale, senza obblighi continuativi.
5. Prestazioni professionali autonome occasionali
Possibile se svolte in modo saltuario e compatibile con i tempi della ricerca.
Attività che non possono essere autorizzate
1. Contratti di lavoro subordinato (full-time o part-time)
Non compatibili con l’impegno esclusivo previsto dal dottorato, neanche a tempo determinato.
2. Collaborazioni continuative (es. co.co.co.)
Non ammissibili perché creano un rapporto stabile e non residuale.
3. Libera professione continuativa
Non possibile se richiede presenza costante, gestione regolare di clienti o un carico di lavoro non marginale.
Proposta di assunzione
In linea generale, l'attività lavorativa subordinata non è compatibile con il dottorato.
È però previsto dal regolamento (art. 22, comma 3) che il Collegio dei Docenti possa accordare l'eventuale attività lavorativa subordinata a fronte di alcune condizioni, che devono essere tutte presenti.
a) la verifica che l’attività lavorativa è tale da consentire l’acquisizione di competenze concernenti l'ambito formativo del dottorato;
b) la verifica della compatibilità della medesima attività con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del corso di dottorato;
c) la stipula di un accordo specifico con l’ente terzo volto a disciplinare le modalità di frequenza delle attività di formazione e ricerca previste per il percorso dottorale, comprensiva di apposito piano degli studi individuale;
d) l’immediata sospensione della erogazione della borsa di studio e/o di ogni forma di finanziamento equivalente assegnata al dottorando a decorrere dalla data di assunzione.