Sospensione fino al ciclo 37°

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Art. 19 del Regolamento - Ai sensi del D.M. 8 febbraio 2013 n. 45

È consentita la sospensione del corso di dottorato fino ad un periodo massimo di un anno (contestualmente viene sospesa anche l'erogazione della borsa) nei casi di:

  •  maternità;
  • grave documentata malattia;
  • nel caso di assunzione presso la Pubblica Amministrazione, per l'espletamento del periodo di prova debitamente documentato con atto scritto.

In tali casi il dottorando viene ammesso allo stesso anno di corso per l'anno accademico successivo.

Per periodi di sospensione inferiori a 6 mesi è data la possibilità al dottorando di recuperare il periodo di frequenza non effettuato su parere favorevole del Collegio dei docenti.

In tutte le ipotesi di sospensione è possibile effettuare il conguaglio dei contributi di iscrizione già versati per lo stesso anno di corso.