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Statuto Unife - Art. 18 (Nucleo di Valutazione di Ateneo)

ultima modifica 10/01/2017 14:40

TITOLO II

ORGANI E STRUTTURE CENTRALI DELL'UNIVERSITÀ

 

SEZIONE I

ORGANI

Art. 18 Nucleo di Valutazione di Ateneo

 

1. Il Nucleo di Valutazione, nel rispetto del principio della libertà dell'insegnamento e della ricerca, svolge, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, la funzione di verifica della qualità e dell’efficacia dell’offerta didattica, dell’attività di ricerca, della Terza Missione e delle attività gestionali e tecnico-amministrative.

2. Il Nucleo di Valutazione verifica:

a) la qualità, l’efficacia e la sostenibilità dell’offerta formativa, anche sulla base degli indicatori individuati dalle Commissioni Paritetiche docenti-studenti istituite presso i Dipartimenti e/o le Facoltà o Scuole e dei rapporti di autovalutazione redatti dai Corsi di studio;

b) il corretto utilizzo delle risorse pubbliche;

c) l’attività di ricerca svolta dai Dipartimenti;

d) la congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento;

e) l'efficienza, l’efficacia e la qualità delle strutture di servizio;

f) l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa;

g) l’efficacia degli interventi di sostegno al diritto allo studio;

h) i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.

3. Al fine di promuovere il merito e il miglioramento delle attività organizzative e individuali, il Nucleo di Valutazione esercita:

a) in raccordo con l’attività dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, le funzioni di verifica e promozione della correttezza dei processi di misurazione e valutazione, del funzionamento complessivo del sistema della valutazione delle strutture e del personale, della trasparenza e integrità dei controlli;

b) le funzioni di valutazione e raccomandazione in merito alle politiche di Ateneo per la qualità;

c) le altre attribuzioni demandate dalla normativa vigente e dai regolamenti dell’Ateneo.

4. Il Nucleo di Valutazione collabora con i Revisori dei Conti per un coordinamento con gli altri sistemi di controllo dell’Ateneo.

5. Il Nucleo di Valutazione è formato da sei componenti, di cui almeno due esperti in materia di valutazione anche non accademica, designati dal Consiglio di Amministrazione. Ne fanno parte:

a) un professore di ruolo dell’Ateneo;

b) quattro figure di elevata qualificazione professionale esterni all’Ateneo da almeno 3 anni, il cui curriculum è reso pubblico nel sito web dell’Ateneo;

c) un rappresentante degli studenti designato dal Consiglio degli Studenti.

6. La nomina del coordinatore del Nucleo di Valutazione è di competenza del Rettore, sentito il Consiglio di Amministrazione.

7. Il Nucleo di Valutazione resta in carica tre anni; i componenti possono essere rinominati per un solo mandato; il rappresentante degli studenti resta in carica due anni e può essere rinnovato una sola volta.

8. I componenti del Nucleo di Valutazione non possono: a) ricoprire altre cariche accademiche;

b) aver avuto nei tre anni precedenti alla nomina ovvero avere per la durata del mandato incarichi o collaborazioni di natura politica o sindacale;

c) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e nell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca.

9. L’Università assicura al Nucleo l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa vigente.

10. Il Nucleo di Valutazione presenta al Rettore e agli altri organi dell’Ateneo competenti le relazioni periodiche previste dalla normativa in materia.

11. Gli atti e le valutazioni del Nucleo sono pubblici e l’Università ne assicura la diffusione, anche avvalendosi degli strumenti digitali.

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