Accesso civico (semplice e generalizzato)
In particolare, esistono due tipi di accesso civico, di cui di seguito si forniscono le definizioni e i link alle pagine di approfondimento:
1. “accesso civico semplice”: è il diritto da parte di chiunque, a prescindere da requisiti di legittimazione soggettiva della persona richiedente, di richiedere documenti, informazioni e dati per i quali è stabilito dalla legge un obbligo di pubblicazione, ma che l’amministrazione abbia omesso di pubblicare sul proprio sito istituzionale: l’amministrazione adempie pubblicando quanto omesso e dandone informazione alla persona richiedente (accesso ex art. 5, comma 1, del d. lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016).
2. “accesso civico generalizzato” (c.d. FOIA, dall'inglese Freedom of Information Act): è il diritto da parte di chiunque, a prescindere da requisiti di legittimazione soggettiva della persona richiedente, di accedere a dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nonché a informazioni contenute in documenti già formati dall’amministrazione, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito dalla legge un obbligo di pubblicazione, fermo restando il rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti previsti dalla legge (es. privacy, segreto di stato, ecc.) e previo eventuale rimborso, secondo l’apposito Tariffario, dei costi vivi e documentati per riproduzioni su supporti materiali (accesso ex art. 5, comma 2, del d. lgs. 33/2013, introdotto in seguito alle modifiche apportate dal d. lgs. 97/2016)
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